Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).

      1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per l'istituzione dell'Archivio, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2006, quale contributo

 

Pag. 9

per le spese di funzionamento dell'Archivio stesso.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

          a) quanto a 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per l'istituzione dell'Archivio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006, per gli oneri di funzionamento dell'Archivio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.